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    I tempi della cronaca

    Le “aquile” nuovamente impallinate

    Alberto FolgheraiterBy Alberto Folgheraiter15 Novembre 2022Nessun commento11 Minuti di lettura
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    Accesso agli atti: la Provincia di Trento condannata a pagare le spese legali (1.500 euro) al consigliere del Pd, Luca Zeni, per il ricorso al TAR sul “caso Maccani”, il dirigente della Polizia Amministrativa sollevato dal suo incarico dopo il “no” al concerto di Vasco Rossi per insufficienti garanzie di sicurezza sull’area di San Vincenzo, a Trento sud. È l’ennesima figuraccia per le “aquile” di piazza Dante, impallinate dalla magistratura ordinaria e pure da quella amministrativa. Ma è anche la dimostrazione plastica che nel Palazzo prendono decisioni in contrasto con il buon senso oltre che con le regole. Pagano loro? No, paghiamo noi cittadini e contribuenti della provincia di Trento, anche con il danno di immagine che si riverbera fuori dai confini della “repubblica padana”.

    Arnold di Sans Souci aveva un mulino. La sua famiglia lo aveva in affitto, da generazioni, dal conte di Schietta. Ma un giorno del 1770 il barone von Gersdorf fece costruire nel suo dominio una vasca per i pesci e, per non lasciarli a secco, fece deviare l’acqua che alimentava la ruota del mulino. Per il povero mugnaio, privato del lavoro, si prospettarono giorni di fame. Fece ricorso ai giudici i quali, incompetenti o corrotti, diedero ragione, nei vari gradi di giudizio, al barone usurpatore. Disperato, il mugnaio, esclamò a gran voce: “Ci sarà pure un giudice a Berlino”! Certo che c’era. Era Federico II Hoenzollern (1712-1786), re di Prussia, il quale non solo riconobbe il torto subito dal mugnaio ma condannò i “giudici” alla prigione. La vicenda fu resa celebre da Bertold Brecht (1898-1956), poeta e drammaturgo tedesco.

    Ecco, senza dover ricorrere al giudice a Berlino, il consigliere (ed ex assessore alla sanità) Luca Zeni (Partito Democratico) è riuscito ad ottenere ragione dal Tribunale di Giustizia Amministrativa (TAR), dopo che per ben 32 volte si è visto negato l’accesso agli atti da parte della Giunta Provinciale di Fugatti&C. Un comunicato diffuso ai giornalisti dall’ufficio stampa del PD riassume i termini della contesa giuridica: 

    “Era l’ottobre 2021 quanto il gruppo consiliare del Partito democratico del Trentino denunciava la costante assenza di trasparenza dell’attuale amministrazione provinciale: soltanto 7 richieste di accesso agli atti su 39 totali presentate dai consiglieri del Pd avevano ottenuto risposta entro i termini.
    La trasparenza della pubblica amministrazione e la tutela delle funzioni di controllo da parte dei consiglieri provinciali sono principi di fondo del nostro ordinamento.
    Di fronte alla reiterata reticenza della pubblica amministrazione provinciale il consigliere Luca Zeni ha deciso di ricorrere al Tar per tre richieste rimaste inevase. In due casi, in materia di sanità, solo dopo la notifica del ricorso la pubblica amministrazione ha provveduto a fornire la risposta; nel caso che riguardava la rimozione del dirigente del servizio di polizia amministrativa, il consigliere ha dovuto invece procedere con l’iscrizione a ruolo.
    “È stata una scelta sofferta quella di ricorrere al Tar, perché dentro le istituzioni dovrebbe esserci un rispetto delle regole tale da consentire sempre il corretto svolgimento delle funzioni”, ha dichiarato il consigliere Zeni. “Di fronte ad una reticenza prolungata e costante, sarebbe stato però sbagliato lasciar correre ancora, a tutela delle istituzioni stesse e del ruolo di Consigliere provinciale, anche per le future legislature”.
    “Le istituzioni ed il rispetto delle regole dell’ordinamento sono la base del patto sociale”, prosegue Zeni, di professione avvocato, “Soltanto il corretto funzionamento delle istituzioni consente un confronto politico corretto, anche in situazione di profonda divisione tra visioni politiche. L’auspicio è che la giunta provinciale cambi rotta, ed inizi ad avere un maggior rispetto delle istituzioni che sta rappresentando”.

    La sentenza del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento

    Per coloro che fossero interessati ad approfondire la notizia, pubblichiamo il testo completo della sentenza, con le motivazioni che riconoscono il diritto di accesso agli Atti da parte dei consiglieri e il dovere di trasparenza della pubblica amministrazione.

    FATTO e DIRITTO – 1. Il ricorrente [l’avv. Luca Zeni] riferisce che, nella sua qualità di consigliere di minoranza Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, in data 6 giugno 2022 ha chiesto alla Provincia di Trento di poter accedere alla delibera della Giunta provinciale n. 976 in data 31 maggio 2022, in quanto dichiarata riservata dalla Giunta e quindi non visibile sul sito web istituzionale della Provincia. In particolare il ricorrente osserva che: A) dalle ricerche effettuate mediante il motore di ricerca istituzionale è emerso soltanto che tale delibera concerne il Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali, ma la delibera stessa «riveste un notevole interesse nel dibattito pubblico locale (e persino nazionale)» perché – come si evince da notizie pubblicate sugli organi di stampa – si tratta del provvedimento tramite cui la Provincia ha rimosso dall’incarico di dirigente della Polizia Amministrativa il dottor Marzio Maccani il quale, nella sua qualità di componente della Commissione Vigilanza sugli Spettacoli, aveva espresso parere negativo circa la compatibilità tra l’area San Vincenzo a Trento Sud e la presenza di circa 120 mila persone previste per un evento (concerto del cantante Vasco Rossi) poi svoltosi il giorno 20 maggio 2022; B) per tale ragione egli, a seguito del silenzio rigetto formatosi sulla predetta istanza di accesso, in data 13 luglio 2022 egli ha interessato il Presidente del Consiglio Provinciale ai sensi dell’art. 147, comma 7, del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, senza però sortire alcun effetto. 

    2. Del silenzio rigetto formatosi sulla predetta domanda di accesso il ricorrente chiede, quindi, l’annullamento, con conseguente accertamento del proprio diritto ad estrarre copia della delibera della Giunta provinciale n. 976 in data 31 maggio 2022 e condanna dell’Amministrazione ad esibire il documento richiesto, deducendo le seguenti censure: eccesso di potere e violazione dell’art. 32, comma 1-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, dell’art. 147 del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché degli articoli 22 e ss. della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

    In particolare il ricorrente deduce che la specificità del diritto di accesso agli atti riconosciuto ai consiglieri provinciali e comunali dalle disposizioni in epigrafe indicate è costituita dal fatto che tale diritto è previsto a tutela non già di posizioni individuali (ossia ai fini della salvaguardia di un interesse personale e concreto), bensì del proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo sull’operato dell’Amministrazione, di talché l’istanza di acceso non è soggetta ad alcun onere motivazionale, giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell’Ente destinatario dell’istanza sull’esercizio del mandato del consigliere. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, nel caso in esame: A) non è comunque opponibile la riservatezza di terzi in quanto l’unico motivo ostativo all’accesso si configura, ai sensi dell’art. 147, comma 2, del predetto Regolamento, in presenza di atti “coperti dal segreto d’ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone”, fermo restando che ciò non impedisce l’esibizione ai sensi del comma 4 del medesimo art. 147, secondo il quale “il Consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d’ufficio o l’obbligo di riservatezza”; B) non rilevano nemmeno gli ulteriori limiti individuati dalla giurisprudenza, consistenti nel divieto di aggravio dell’attività degli uffici o nel carattere emulativo o generico dell’istanza di accesso, perché egli ha specificamente indicato la documentazione richiesta. 

    3. Alla camera di consiglio del 10 novembre 2022 il difensore del ricorrente ha esibito una nota proveniente dell’Avvocatura della Provincia, con cui è stato comunicato l’avvenuto rilascio del documento richiesto dal suo assistito, ed ha insistito per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite rimarcando che, sebbene risulti soddisfatto l’interesse all’accesso, il ricorrente è un membro del Consiglio Provinciale, esponente di minoranza, il quale in più occasioni si è visto negato, o comunque riconosciuto con ritardo, il proprio diritto di accesso agli atti, con conseguente pregiudizio per l’esercizio del mandato istituzionale ricevuto. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

    4. Tenuto conto di quanto precede e, in particolare, della dichiarazione resa a verbale dal difensore del ricorrente sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, stante l’integrale soddisfazione dell’interesse qui fatto vale in giudizio. 

    Peraltro, ai fini della regolazione delle spese di lite, si rendono necessarie le seguenti precisazioni: 

    5. Ai sensi dall’art. 32, comma 1-bis, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, “I consiglieri provinciali hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali, comprese le fondazioni, le associazioni e le società partecipate, e in particolare di quelli indicati nell’allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino). Questo diritto si esercita con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio provinciale”. 

    Le modalità di attuazione di tale diritto sono previste dall’art. 147 (rubricato “Informazione dei consiglieri”) del regolamento interno del Consiglio provinciale, approvato con la delibera del Consiglio Provinciale 6 febbraio 1991, n. 3, e successive integrazioni e modifiche. In particolare tale articolo precisa che i consiglieri: A) “hanno diritto ad ottenere tempestivamente dall’amministrazione provinciale, dagli enti funzionali della Provincia e dalle società da essa controllate e partecipate, le informazioni utili all’esercizio del loro mandato” (comma 1); B) “hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti in possesso dell’amministrazione provinciale” (comma 2); C) “possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso dell’amministrazione provinciale non coperti dal segreto d’ufficio per disposizione di legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all’assessore competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture” (comma 3). Il medesimo art. 147 opera anche il bilanciamento con altri interessi potenzialmente ostativi all’accesso del consigliere, precisando che “Se le strutture eccepiscono l’esistenza del segreto d’ufficio o dell’obbligo di riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In tale caso il consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d’ufficio o l’obbligo di riservatezza” (comma 4). Infine, per quanto interessa in questa sede, l’art. 147 precisa che: A) “Il diritto di accesso dei consiglieri, in relazione all’esercizio del loro mandato, avviene a titolo gratuito e prescindendo dalla procedura disciplinata dalla normativa provinciale sulla pubblicità degli atti”; (comma 5); B) “Nel caso si verificassero ritardi o venissero opposti rifiuti, i consiglieri interessano il Presidente del Consiglio provinciale, che provvede a chiedere chiarimenti al Presidente della Provincia” (comma 7). 

    6. A fronte di tale quadro normativo vale anche per il diritto di accesso dei consiglieri della Provincia di Trento quanto affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie similari (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2011, n. 2434), dovendosi conseguentemente qui ribadire che – mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere agli interessati di conoscere atti e documenti necessari per la tutela della propria sfera giuridica, eventualmente lesa – ai consiglieri degli organi elettivi – come il ricorrente – è invece riconosciuto un diritto di accesso strettamente connesso e funzionale all’esercizio del mandato ricevuto dal Corpo elettorale, nonché al controllo dell’operato degli organi dell’ente territoriale, ai fini della tutela di interessi pubblici (e non di interessi privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività. Pertanto il diritto dei consiglieri degli organi elettivi a ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del proprio mandato neppure incontra limitazioni derivanti dalla loro eventuale natura riservata o segreta, in quanto i consiglieri stessi sono vincolati al segreto d’ufficio, presidiato dalla tutela penalistica ex art. 622 cod. pen., fermi restando ovviamente i limiti procedurali previsti dalla normativa di riferimento (nella fattispecie dall’art. 147, comma 4, del regolamento interno del Consiglio provinciale. 

    7. In ragione di quanto precede e in applicazione della regola della soccombenza – posto che la Provincia di Trento non si è costituita in giudizio, quantomeno per giustificare il ritardo con cui è stato concesso al ricorrente di esercitare il diritto di accesso – le spese di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della Provincia di Trento, quale amministrazione che ha formato il documento richiesto dal ricorrente ed ha ricevuto l’istanza di accesso. Nulla si deve disporre per le spese con riferimento al controinteressato e gli organi della Provincia, i quali, seppur evocati in giudizio dal ricorrente, parimenti non si sono costituiti. 

    P. Q. M. [per questo motivo] 

    Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 119/2022, dichiara la cessazione della materia del contendere. 

    Condanna la Provincia di Trento al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in misura pari ad euro 1.500 euro.

    Così si è deciso in Camera di Consiglio, il 10 novembre 2022, dai giudici: Fulvio Rocco, Presidente; Carlo Polidori, Consigliere, Estensore; Antonia Tassinari, Consigliere.

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    Alberto Folgheraiter
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    Giornalista e scrittore. Negli anni Settanta redattore al settimanale “Vita Trentina”, alla redazione di Trento de “Il Gazzettino”, direttore responsabile di “Radio Dolomiti”. Dal 1979 al 2010 cronista alla redazione di Trento della Rai, poi capostruttura dei programmi (2007-2010); corrispondente dalla regione (1975-1996) del settimanale “Famiglia Cristiana”. Ha pubblicato 27 libri su storia, tradizioni ed etnografia del Trentino-Alto Adige. È socio di Studi Trentini di scienze Storiche.

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